Montemurlo, Via Montalese N. 323
Montemurlo, Via Montalese N. 323Descrizione
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Descrizione:
Immobile Residenziale, Montemurlo, Via Montalese N. 323
📅 Data asta: 10/06/2025
💰 Offerta minima: €114750DESCRIZIONE IMMOBILE
LOTTO UNICO: Unità abitativa, facente parte di un più ampio complesso immobiliare plurifamiliare denominato “Villa Bassa”, sito in Comune di Montemurlo, Via Montalese n. 323, avente accesso da vialetto condominiale che si diparte dalla pubblica via e più precisamente da resede a comune con l’abitazione adiacente e dalla porta frontale per chi entra nell’ingresso a comune con l’abitazione soprastante; composto da ingresso, camera, bagno, soggiorno/pranzo con angolo cottura, studio, sottoscala e resede esclusivo di pertinenza. E’ compreso altresì il diritto di comproprietà pro-quota, fra tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio, di tutte le parti destinate ad uso comune previste dall’art. 1117 e seguenti del codice civile. Gli immobili in oggetto risultano censiti presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizi Catastali:- Catasto Fabbricati del Comune di Montemurlo: Foglio 21 particella 55 sub 14, categoria A/3, classe 2, vani 4, superficie totale 84,00 mq, superficie totale escluso aree scoperte 84,00 mq, rendita catastale di euro 177,66;- Catasto Terreni del Comune di Montemurlo: Foglio 21 particella 1125, qualità seminativo, classe 3, superficie 225 mq, reddito dominicale di euro 0,81 e reddito agrario di euro 0,70. STATO IMMOBILE: Libero da persone ma nella disponibilità della titolare del diritto di abitazione, con precisazione che detto diritto di abitazione non è opponibile alla procedura in quanto trascritto successivamente all’iscrizione dell’ipoteca, in forza della quale il creditore procedente agisce. Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Viene dato atto che non è cancellabile la trascrizione n. 1836 di reg. part. del 22 marzo 2012, nascente dalla costituzione di fondo patrimoniale, con precisazione che detta trascrizione non è opponibile alla procedura in quanto effettuata successivamente all’iscrizione dell’ipoteca in forza della quale il creditore procedente agisce.PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
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